«Medico e farmacista non facciano comunella». Parola di Federico IIChiedete a un qualunque medico se si sente condizionato dai favori e dalle regalie delle aziende farmaceutiche e la risposta più probabile sarà «Io no, forse altri colleghi…».
Nessun medico è disposto a riconoscere che regali, viaggi, congressi pagati, corsi di formazione gratuiti possono influenzare le sue prescrizioni. Ma neanche negare che il condizionamento esista. Non è certo un fatto nuovo: da ottocento anni i legislatori cercano di colpire questa spiacevole collusione, da quando l’imperatore Federico II nelle sue Constitutiones Regni Siciliae, promulgate tra il 1230 e il 1240, ordinò che il medico non contragga società coi farmacisti, né che tenga una bottega di farmaci di sua proprietà. Tengo famiglia A Firenze, ad esempio, fin dal 1300 il divieto era chiaro e punito con pene pecuniarie esorbitanti, ma molti medici avevano continuato tranquillamente a gestire farmacie in proprio e altri aggiravano il divieto avviando una farmacia intestata a un congiunto, di solito un fratello o un figlio. Così nel 1550 il duca Cosimo I decise non solo di ribadire e inasprire le norme già note, ma anche di farle rispettare, scatenando così un putiferio. Gli uffici Ducali vennero sommersi di lettere e suppliche di medici e cerusici che si trovavano nella spiacevole situazione di dover lasciare una attività lucrosa, spesso più dell’arte medica, e tra di essi vi fu chi cercò di perorare la propria causa toccando un tasto a cui gli italiani sembravano assai sensibili già all’epoca, come si legge nella supplica di Maestro Nanni Buselli medico fisico della città di Arezzo, datata 27 novembre 1550: «…trovandosi lui gravato di otto figlioli (…) bisogna che detto Nanni co’ tutta sua famiglia vadi mendicando perché non le possibile che col guadagno del medicare solo possa tal povera famiglia sustantare» Forse con l’Inquisizione…
Anche l’arcivescovo Gianfrancesco Stoppani, governatore dello stato di Urbino, perse la pazienza e nel 1752 emise un Bando sopra quelli che medicano e fanno spezierie, in cui si dichiarava che «rigorosamente si procederà, etiam per inquisitionem, contro simili, che tenessero interesse, o commercio unito, sotto pena di scudi cento per ciascheduno, ed altre etiam corporali a nostro arbitrio, anzi per toglier ogni ombra di corrispondenza, proibiamo ogni donativo, ancorché fosse de’ commestibili, sotto pena allo speziale che donerà, ed al medico che riceverà». Bibliografia
Franco Lupano
Inserito da redazione il Ven, 13/07/2007 - 12:17
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